Se non ha mai usufruito delle detrazioni fiscali sulla casa, e magari quest’anno sei interessato al Bonus Facciate con detrazione Irpef addirittura del 90%, devi fare i conti con quanto paghi di tasse. Perché le detrazioni fiscali sulla casa sono di fatto degli sconti sulle tasse che devi pagare, suddivise in 10 rate, ma se non guadagni abbastanza, non puoi usufruire delle detrazioni oppure solo in percentuale più bassa di quanto ti spetterebbe.
In termine tecnico, si parla di capienza fiscale: le detrazioni fiscali, essendo sgravi sull’Irpef o sull’Ires, se ne può beneficiare solo se l’importo che paghi di tasse è superiore alla somma da portare in detrazione, divisa per dieci. Approfondiamo ora qui sotto con alcuni esempi.
Se sei nella no tax area non puoi usufruire delle detrazioni fiscali
Non può dunque sfruttare gli incentivi sulla casa (Bonus ristrutturazione, Bonus Mobili, Ecobonus, Bonus Facciate, ecc) se sei nella cosiddetta no-tax area.
Sei nella no tax area se non paghi le tasse perché hai un reddito inferiore a una certa soglia:
- 8.000 euro per dipendenti e pensionati
- 4.800 euro per redditi da lavoro autonomo occasionale o diritti d’autore
- 500 euro per redditi da terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati
- 185,92 euro per redditi esclusivamente da terreni
- 28.158,28 euro per compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche
- 65.000 euro di compensi derivanti da attività da lavoro autonomo se si sceglie il regime forfettario (quest’ultimo caso non è una no tax area ma una forma di tassazione agevolata, le detrazioni fiscali sulla casa non sono consentite).
In questo caso, non puoi usufruire delle tradizionali detrazioni fiscali, ma potresti usufruire in alternativa della cessione del credito (vedi sotto) o sconto in fattura, in questo ultimo caso solo per lavori grossi.
Se paghi l’Irpef, devi verificare se le tue tasse annuali coprono 1/10 della detrazione
Se non rientri nella no tax area e devi pagare l’Irpef, devi comunque verificare che l’imposta da pagare sia superiore alla somma prevista dalla detrazione: la parte di sgravio fiscale eventualmente eccedente infatti non è recuperabile negli anni successivi.
Le detrazioni, ricordiamo, vengono erogate in 10 rate annuali: se in un dato anno non hai sufficiente capienza, perdi quindi la rata (o parte di essa) e non la recuperi più.
Puoi verificare la capienza controllando sulla dichiarazione dei redditi l’imposta lorda dovuta e confrontandola con la rata annuale da detrarre da questa.
Esempio di capienza fiscale
Ipotizziamo che nella dichiarazione dei redditi tu abbia un’Irpef lorda dovuta di 5.000 euro l’anno. A fronte delle spese per la ristrutturazione della tua casa di 5o.500 euro, con il bonus al 50%, ti spetta una detrazione di 25.250 euro, in 10 rate da 2.525 euro l’anno. Quindi, anziché pagare 5000 euro di tasse, pagheresti 2.525 euro in meno (calcolatrice alla mano, pagheresti solo 2.475 euro anziché 5.000).
Se la capienza viene meno
Se, un anno dei dieci previsti dalla detrazione, la tua imposta lorda si abbassasse ad esempio a 2.000 euro, gli eccedenti 525 euro di sconto fiscale andrebbero persi.
Se un anno rientrassi nella no tax area, cioè non avessi da pagare le tasse in quanto non lavori o per una cifra inferiore a quanto previsto per Legge per pagare le tasse, perderesti l’intera rata annuale di detrazione fiscale dei 2.525 euro.
Gli importi che non riesci a recuperare negli anni in cui risultassi incapiente non possono essere trasferiti su altri periodi di imposta. Quindi, ritornando all’esempio iniziale, se anche tu in teoria avresti il diritto di avere 25.250 euro di sconto fiscale, ma un anno tu risultassi incapiente, in realtà tu avresti indietro solo 22.725 euro, e perderesti 2.525 euro dell’anno in cui eri incapiente. Non avresti la possibilità di recuperare la somma nemmeno se, ad esempio, l’11° anno tornassi ad essere capiente.
Posso trasferire ad altri la detrazione?
Nell’anno in cui risultassi incapiente, non potresti “passare” lo sgravio a qualcun altro, ad esempio al convivente con la capienza sufficiente a godere della detrazione?
La risposta, putroppo, è no: i familiari conviventi si possono dividere la detrazione, ma questo va deciso subito, al momento di pagare il lavoro in casa incentivato.
Può fruire della detrazione infatti anche il familiare convivente di chi possiede o detiene l’immobile sulla base di un titolo idoneo (ad esempio locazione o comodato), ma solo a condizione che abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati o la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura.
Le quote della detrazione non utilizzate possono essere trasferite successivamente solo ed esclusivamente nel caso di:
- vendita o donazione della casa: in caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati fatti i lavori prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione (10 anni), le quote di detrazione fiscale non ancora utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente.
- morte del titolare dell’immobile: in caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
La cessione del credito come alternativa alla detrazione fiscale per la no tax area
Una novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 prevede, in alternativa alla detrazione, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella “no tax area”, e dunque incapienti. di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori.
Il credito di imposta al posto dell’Ecobonus o del Sismabonus può essere ceduto da tutti i soggetti che sostengono le spese per la riqualificazione energetica degli edifici, compresi quelli che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (incapienti, soggetti non tenuti a pagare l’Irpef perché hanno un reddito troppo basso secondo i limiti fissati dalla norma). Possono cedere l’Ecobonus anche i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.
La comunicazione viene effettuata direttamente all’Agenzia delle Entrate. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019, il corrispondente credito può essere utilizzato dal cessionario dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo.
Il credito può essere ceduto a privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione: si tratta di fornitori che hanno effettuato l’intervento, ma anche altri soggetti, come organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari.
La cessione dell’Ecobonus può avvenire anche nei confronti delle Energy Service Companies (ESCO), cioè società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico accollandosi il rischio finanziario, e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico.
Il credito di imposta può essere ceduto al subappaltatore di cui si è servito il fornitore di servizi per realizzare l’intervento. La cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo passaggio successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.
È invece vietata la cessione diretta a banche e società finanziarie, a meno che il contribuente non sia incapiente.
Come alternativa alla cessione del credito era stato creato anche lo sconto immediato in fattura, ma dal 1 gennaio 2020 lo sconto in fattura è ottenibile solo per lavori in parti comuni condominiali superiori ai 200.000 euro. Quindi se fai lavori su singole unità immobiliari o su lavori condominiali di importo inferiore ai 200 mila euro puoi solo scegliere tra detrazione Irpef e cessione del credito.