Devi fare dei lavori in casa o proseguire quelli dello scorso anno? Ottime notizie per te, sono stati prorogati praticamente tutti gli incentivi fiscali sui lavori in casa e in condominio, con qualche novità, la più eclatante è il Bonus Facciate al 90%. Ecco tutti i bonus.
Indice degli argomenti
- Detrazioni fiscali del 50%
- Bonus Facciate
- Bonus Mobili
- Bonus Verde
- Ecobonus
- Ecobonus in condominio
- Sismabonus
Detrazioni fiscali del 50%
Sono le detrazioni più classiche, ovvero legate al restauro di una casa già esistente. Questa detrazione, per lavori fino al 31 dicembre 2020, è del 50% su un tetto massimo di 96 mila euro che ti verranno erogati in 10 rate annuale di pari importo sotto forma di sconto Irpef. L’importo massimo detraibile non è altissimo, soprattutto se devi fare il restauro di un intero rustico, ma ti vengono in “aiuto” altri bonus, come l’Ecobonus, nei quali ad esempio inserire la sostituzione dei serramenti e della caldaia, per aumentare così la spesa totale detraibile dei tuoi lavori.
Per quanto riguarda il bonus per la ristrutturazione, ecco tutti i lavori che puoi detrarre:
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia fatti solo sulle parti comuni dei condomini
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
- bonifica dall’amianto
- lavori per evitare gli infortuni domestici. Per quanto riguarda la sicurezza domestica, non è detraibile l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas. L’agevolazione è prevista, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante, l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano).
- spese per la sicurezza contro atti illeciti da parte di terzi in casa (principalmente, contro i furti in abitazione). In questi casi, la detrazione è applicabile solo alle spese sostenute per realizzare impianti di allarme antifurto e sicurezza sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza
- cablatura degli edifici, contenimento dell’inquinamento acustico, conseguimento di risparmi energetici, adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici (alcuni di questi lavori sono agevolati maggiormente con Ecobonus e Sismabonus).
- lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, ma solo se relativi ad ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione) e quelli per la realizzazione di ogni strumento che sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.
Oltre a tutti i lavori sopra elencati, rientrano in questa agevolazione anche tutte le spese professionali e altre spese legate al restauro: ad esempio:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse (es. quelle per il progettista, per lo strutturista, ecc)
- per le perizie e sopralluoghi
- le spese per l’acquisto dei materiali
- L’IVA, il bollo, autorizzazione e denuncia inizio lavori, oneri di urbanizzazione
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71).
Gli interventi di manutenzione ordinaria, come la pittura esterna o interna sono dunque ammessi in questa agevolazione solo quando riguardano le parti comuni di condomini e la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla sua quota millesimale. La novità di quest’anno è data dal Bonus Facciate che agevola anche lavori di pittura di case e appartamenti, ma ad alcune condizioni che vedremo nel prossimo paragrafo.
Bonus Facciate
La novità più eclatante del 2020 è il Bonus facciate, che prevede una detrazione Irpef del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente edificate). Non è previsto alcun limite di spesa.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione sono inclusi solo gli interventi di pulitura e tinteggiatura esterna.
Sono ammessi al bonus facciate solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono quindi escluse le finestre e gli impianti.
Attenzione, però: “Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare i requisiti energetici previsti dal decreto Mise 26 giugno 2015 e quelli della tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008, riguardanti i valori di trasmittanza termica”. Quindi, come avevano annunciato, ecco la stretta: la sola tinteggiatura è incentivabile solo per piccoli ritocchi relativi al 10% della superficie esterna, se ridipingi una zona maggiore, o l’intera casa o condominio, hai l’obbligo di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio.
La detrazione vale anche per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari, come ville e appartamenti. Viene poi spalmata in dieci anni in rate di pari importo, come avviene per gli altri bonus. Per questa agevolazione non è ammessa né la cessione del credito né lo sconto sul corrispettivo.
Bonus Mobili
Una vecchia conoscenza tra i Bonus sulla casa è quello legato all’acquisto di mobili nuovi per l’arredo di case o appartamenti oggetto di restauro.
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), ma solo se destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nell’anno 2020 ma potrà essere richiesta solo da chi fa un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2019.
La detrazione va ripartita, come per gli altri Bonus, in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000).
Bonus Verde
Confermato anche per il 2020 il Bonus Verde, un’agevolazione relativamente recente che non era scontato venisse rinnovata. Si tratta di una detrazione IRPEF del 36% delle spese documentate sostenute per:
- la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti comprese le pertinenze
- sistemazione delle recinzioni
- posa di impianti di irrigazione
- la realizzazione di pozzi
- realizzazione di coperture a verde (tetti verdi) e i giardini pensili.
Sono agevolabili anche le spese di progettazione e manutenzione collegate a questi interventi.
Danno diritto allo sconto solo gli interventi straordinari, cioè i lavori che si inseriscono in un intervento relativo alla realizzazione ex novo o modifica dell’intero giardino o area interessata. Sono, invece, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria annuale di giardini preesistenti (es. piantumazione di fioriture stagionali, potature, ecc), sia privati che condominiali, ed i lavori in economia, ossia eseguiti direttamente dal contribuente.
Lo sconto spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
La detrazione spettante è ridotta al 50% se gli interventi di sistemazione a verde sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di attività professionali / commerciali.
La detrazione – da dividere in 10 quote annuali di pari importo – va calcolata su un importo massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare.
Ecobonus
Altra serie di Bonus rinnovati nel 2020 sono quelli legati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici: si tratta dei cosiddetti Ecobonus, che prevedono sconti Irpef a partire dal 50%.
In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
In dettaglio, hanno l’aliquota più bassa, al 50%, i lavori di:
- sostituzione di finestre comprensive di infissi
- sostituzione di schermature solari
- installazione di caldaie a condensazione, purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013.
- installazione di stufe a biomassa (a legna o a pellet), a patto che il produttore abbia attestato il rendimento energetico.
Le detrazioni per la riqualificazione energetica (Ecobonus) 2020 salgono al 65% per i seguenti interventi
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco (es. isolamento a cappotto oppure rinforzo isolamento del tetto)
- l’installazione di pannelli solari
- caldaie a condensazione che oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- l’acquisto e posa in opera di generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
Ecobonus condomini 2020 al 70 o all’85% per i seguenti interventi
Per i lavori di tipo condominiale le detrazioni Irpef sono ancora più elevate. Il limite di spesa è di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono il condominio.
I lavori sulle parti comuni di edifici condominiali possono usufruire di una detrazione del 70% nel caso interessino più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e possono ottenere una detrazione ancora maggiore, del 75% se si migliora la prestazione energetica invernale ed estiva almeno pari alla qualità media prevista dal DM 26 giugno 2015.
Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Spesa massima detraibile
Attualmente sono indicati specifici limiti per quanto riguarda le spese ammesse alla detrazione. L’importo massimo sul quale determinare l’ecobonus è così ripartito:
- 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
- 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
- 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Sismabonus
Si tratta di una agevolazione, in vigore fino al 31 dicembre 2021, per i lavori di miglioramento sismico. Possono essere detratti gli interventi antisismici fatti su immobili di tipo sia abitativo che a destinazione produttiva che si trovino nelle zone ad alta pericolosità sismica 1, 2 e 3, individuate in base all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (vedi cartina dell’Italia).
Possono essere detratte le spese per interventi di messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali degli edifici e le spese per la redazione della documentazione obbligatoria, necessaria a comprovare la sicurezza statica, e gli interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria.
Il Sismabonus per case singole o appartamenti prevede la detrazione del:
- 50% delle spese sostenute, fino a 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica (in pratica la percentuale più bassa di incentivo si equipara al Bonus ristrutturazione, non migliorando la situazione antisismica)
- 70% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe
- 80% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.
Per le spese sostenute per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali spetta una detrazione più alta, pari al:
- 75% delle spese sostenute, fino a 96.000 euro per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe
- 85% delle spese sostenute fino a 96.000 euro per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.