Il Decreto Interministeriale ha finalmente definito i requisiti tecnici e i massimali di costo dei lavori che possono usufruire degli ormai noti Superbonus al 110%. Ecco una guida con le ultime novità.
Che lavori “trainanti” devi fare per rientrare nel Super Ecobonus?
Il Super Ecobonus è una nuova agevolazione fiscale che innalza al 110% la percentuale di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per questi tre tipi di lavori cosiddetti trainanti:
- isolamento termico superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (quindi isolamento di pareti ma anche del tetto) che riguardino oltre il 25% dell’intonaco. In questo tipo di lavoro, la cifra massima detraibile è di:
– 50 mila euro per case singole o a schiera
– 40 mila euro se l’edificio ha da 2 a 8 unità
– 30 mila se il condomino ha più di 8 unità. Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 si precisa che se l’edificio ha più di 8 unità immobiliari il massimale si calcola nel seguente modo:- 40.000 per 8 unità = 320.000 € per le prime 8 unità
- 30.000 per le restanti unità.
- lavori per ristrutturare impianti termici sostituendoli con altro sistema centralizzato ad alto risparmio energetico per case singole o a schiera, con la spesa massima detraibile di 30 mila euro.Come per i condomini, anche per le case singole o a schiera i tipi di impianto di climatizzazione che si possono installare per avere il Superbonus sono:
- caldaia a condensazione (Classe A o superiore)
- pompa di calore (anche ibrida o geotermica)
- biomassa (solo in alcuni casi)
- interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sostituendoli con altro sistema centralizzato ad alto risparmio energetico in condominio.Tipologie di impianto di climatizzazione che si possono installare:
- caldaia a condensazione (Classe A o superiore)
- pompa di calore (anche ibrida o geotermica)
- biomassa (solo in alcuni casi)
In questo caso cifra massima detraibile è di:
– 20 mila euro per case singole o piccoli condomini composti al massimo da 8 appartamenti
– 15 mila euro se il condominio ha più di 8 unità. Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 si precisa che se l’edificio ha più di 8 unità immobiliari il massimale si calcola nel seguente modo:
– 20.000 per 8 = 320.000 € per le prime 8 unità
– 15.000 per le restanti unità.
Se, in contemporanea con almeno uno di questi tre lavori principali previsti dal Superbonus, fai anche altri interventi di ristrutturazione della che rientrano nel vecchio Ecobonus – che prevede l’incentivo dal 50 al 65% – anche questi lavori “secondari” diventano detraibili con il 110%.
Infine, per ottenere il Super Ecobonus:
- devi migliorare di 2 classi energetiche la tua abitazione (se non è possibile occorre ottenere la classe più alta)
- la tua abitazione non deve appartenere alle cosiddette categorie catastali di lusso, come la cat. A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici).
Come ottenere il 110% per altri lavori di miglioramento energetico: lavori “trainati” o secondari
Se, in contemporanea con almeno uno dei 3 lavori principali illustrati nel paragrafo precedente, fai anche altri interventi che rientrano nel vecchio Ecobonus – che prevede l’incentivo del 50 o 65%, a seconda dei lavori – anche queste spese sono detraibili ora con il 110%.
Per esempio potrai quindi migliorare il comfort e l’efficienza energetica della tua casa e recuperare completamente anche i lavori di:
- acquisto e posa di finestre comprensive di infissi (spesa complessiva deve rientrare nei limiti stabiliti dai lavori trainanti, ad esempio in caso di lavoro principale il cappotto termico, la spesa totale sarà comprensiva degli infissi, non superiore a 40 mila euro o a 30 mila, a seconda del numero di unità immobiliari se in condominio o 50 mila per case singole o a schiera: se ci dovesse essere un surplus rimane a completo carico dei condomini)
- acquisto e posa di schermature solari
- installazione di Impianti fotovoltaici
- il limite di spesa complessiva è di 48.000 €
- il limite di spesa per ogni kWp è di 2.400 (1.600 € per kWp se si tratta ristrutturazione edilizia o nuova costruzione)
- installazionie di sistemi di accumulo
- il limite di spesa è di 1.000 € per kW di potenza
- installazione di colonnine di ricarica per auto elettiche (massimo 3.000€).
Ad esempio se fai l’isolamento termico di oltre il 25% della superficie della tua abitazione e sostituisci gli infissi, l’importo complessivo dei due lavori – che non superi il tetto di spesa massimo detraibile – può beneficiare del Superecobonus del 110%.
Se ho un edificio vincolato in cui non posso fare la coibentazione o la sostituzione degli impianti, come posso usufruire del Superbonus?
Negli edifici vincolati dai Beni Culturali o in quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, è possibile ricorrere al Superbonus al 110% con qualunque intervento di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi (o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta).
Ad esempio, la semplice sostituzione delle vecchie finestre con altre di nuove, più isolanti, in questo caso specifico di casa vincolata, sarà detraibile al 110% anziché al 50% come prevede il normale Ecobonus. Ovviamente sempre se si rispettano tutte le altre regole previste dai Superbonus.
In dettaglio, la normativa, al comma 2, è stata integrata con questa parole: “Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1 (gli interventi trainanti), fermi restando i requisiti di cui al comma 3. (il miglioramento di 2 classi energetiche)”
Chi può richiedere il Superbonus?
- Condomini
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (quindi non puoi ottenere i superbonus per lavori sul tuo negozio / ufficio / azienda, ma puoi beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, comprese le seconde case).
- Istituti autonomi case popolari (IACP), enti con le stesse finalità sociali, istituiti «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (solo per questa categoria di soggetti l’Ecobonus è prorogato a giugno 2022).
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati ai propri soci.
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 di-cembre 1997, n. 460), dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 ago-sto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.