Dal 31 luglio è possibile convertire in sconto immediato in fattura le detrazioni fiscali per i lavori di riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di efficientamento energetico (Ecobonus). In sostanza l’incentivo, sotto forma di somma scontata, è a carico del fornitore che la recupera come credito di imposta in cinque anni (oppure cede il credito ai propri fornitori di beni e servizi).
In alternativa allo sconto in fattura, si può optare per la cessione del credito ai fornitori o ad altri soggetti.
Perché hanno creato la cessione del credito e lo sconto in fattura dei Bonus fiscali sui lavori in casa?
Sono soluzioni nate con lo scopo di aiutare chi ha mancanza di liquidità per pagare subito tutti i lavori, pur sapendo che una percentuale dei costi sarà rimborsata negli anni successivi, inoltre aiuta anche gli incapienti che rientrano nella no tax area che non potrebbero usufruire degli sconti Irpef attraverso i quali vengono di fatto erogati i bonus fiscali.
Quali sono i lavori in cui si può ottenere lo sconto subito in fattura o la cessione del credito?
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- tutti gli interventi sul risparmio energetico «qualificato» (Ecobonus), su parti comuni e singole unità immobiliari, detraibili dall’Irpef o dall’Ires al 50-65-70-75%
- le misure antisismiche (Sismabonus) su parti comuni di edifici condominiali, con una riduzione di 1 o 2 classi di rischio, detraibili al 75% o 85% e quelle “combinate” con la riqualificazione energetica, detraibili all’80% o all’85%
- l’acquisto immobili demoliti e ricostruiti da imprese, con riduzione di 1 o 2 classi di rischio sismico, detraibili al 75% o 85 per cento.
Aggiornamento importante: Dal 1 gennaio 2020 lo sconto in fattura è ottenibile solo per lavori in parti comuni condominiali superiori ai 200.000 euro. Quindi se fai lavori su singole unità immobiliari o su lavori condominiali di importo inferiore ai 200 mila euro puoi solo scegliere tra detrazione Irpef e cessione del credito.
Sono esclusi dallo sconto in fattura ma non dalla cessione del credito:
- i lavori antisismici su costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive , detraibili Irpef o Ires al 50-70-80% (per le quali non è possibile la cessione del credito, ma solo lo sconto)
- gli interventi per il risparmio energetico «non qualificato» (lettera h dell’articolo 16-bis del Tuir) detraibili dall’Irpef al 50% (per i quali non è possibile lo sconto, ma solo la cessione del credito).
Non è possibile cedere a terzi i crediti d’imposta generati dalle detrazioni Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, o per le spese sostenute e ricadenti nei Bonus mobili o Bonus Verde. Il Decreto “Crescita” ha reso infine possibile la cessione del credito corrispondente al Bonus ristrutturazioni, ma solo per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1 lettera h), cioè “opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.
Sconto in fattura dei bonus e incentivi sulla casa: cos’è e come funziona
Con il Decreto Crescita (Legge 58/2019) è stato introdotto lo sconto immediato in fattura sull’Ecobonus o Sismabonus. Chi effettua i lavori può ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha fatto l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Lo sconto immediato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. In alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi potrà cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, ma non alle banche. Oltre alla cessione originaria, è consentito solo un ulteriore passaggio.
Ecobonus e Sismabonus: come richiedere la cessione del credito
Il credito di imposta al posto dell’Ecobonus o del Sismabonus può essere ceduto da tutti i soggetti che sostengono le spese per la riqualificazione energetica degli edifici, compresi quelli che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (incapienti, soggetti non tenuti a pagare l’Irpef perché hanno un reddito troppo basso secondo i limiti fissati dalla norma). Possono cedere l’Ecobonus anche i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.
La comunicazione viene effettuata direttamente all’Agenzia delle Entrate. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019, il corrispondente credito può essere utilizzato dal cessionario dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo.
Il credito può essere ceduto a privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione: si tratta di fornitori che hanno effettuato l’intervento, ma anche altri soggetti, come organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari.
La cessione dell’Ecobonus può avvenire anche nei confronti delle Energy Service Companies (ESCO), cioè società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico accollandosi il rischio finanziario, e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico.
Il credito di imposta può essere ceduto al subappaltatore di cui si è servito il fornitore di servizi per realizzare l’intervento. La cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo passaggio successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.
È invece vietata la cessione diretta a banche e società finanziarie, a meno che il contribuente non sia incapiente.
Cessione del credito per lavori in condominio
Chi vuole cedere la detrazione lo comunica all’amministratore, entro il 31 dicembre dell’anno in cui in cui è stata sostenuta la spesa. L’amministratore, a sua volta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’accettazione del cessionario e consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicandogli anche il protocollo telematico con cui ha effettuato la segnalazione all’Amministrazione finanziaria. In caso contrario, o nel caso in cui da eventuali controlli emergano delle irregolarità, la cessione è inefficace.
Il cessionario può disporre del credito dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il cedente ha sostenuto la spesa. Può utilizzarlo in compensazione o, a sua volta, cederlo in tutto o in parte, dandone comunicazione all’Agenzia attraverso apposite funzionalità telematiche. Non è obbligatoria la registrazione dell’atto con cui avviene la cessione.
Dopo che il credito è diventato disponibile, il cedente, sulla base di quanto definito dal contratto di cessione, ottiene dal cessionario un corrispettivo pari al credito fiscale, decurtato delle spese e delle commissioni di cessione. L’erogazione può avvenire in un’unica soluzione, ma sono possibili anche accordi diversi.
Il cedente, quindi, ottiene dal cessionario un importo inferiore rispetto a quello della detrazione, dall’altra parte, vi è il vantaggio di avere maggiore risparmio energetico, quindi meno spese in bolletta, e un appartamento a norma antisismica, che ha un maggiore valore commerciale.
Il vantaggio più immediato sta nei tempi di recupero più brevi, perché non deve attendere 10 (per l’Ecobonus) o 5 anni (per il Sismabonus).