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Pergotenda: ecco quando non serve il permesso di costruire

Di 7 Novembre 2019 One Comment

Una  recente sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che la pergotenda, anche se rimane costantemente chiusa, va realizzata senza alcun titolo edilizio in quanto l’opera principale non è l’intelaiatura ma la tenda.

Cos'è una pergotenda?

La pergotenda è una tenda retrattile sorretta da una struttura, che può anche essere fissata ai muri perimetrali dell’edificio e al pavimento del terrazzo su cui si erge. Può inoltre essere tamponata su due lati con altre tende o pannelli di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto.

pergotenda

Questo tipo di soluzione esterna è una sorta di portico chiuso, pur avendo le sembianze di una stanza in più, per la sua natura accessoria e temporanea, non richiede alcun tipo di permesso di costruire.

Questa la conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato nella Sentenza 6979/2019.  Vedremo sotto che, come stabilito in un’altra sentenza, per rientrare nell’edilizia libera non deve avere dimensioni troppo grandi.

Pergotenda e titolo abitativo: il caso in Consiglio di Stato

Il caso in esame è l’appello nei confronti della sentenza con cui il Tar Lazio aveva confermato la demolizione di una pergotenda ritraibile di 9 metri e di altezza variabile (da 2,60 a 2,25), realizzata senza alcun titolo abilitativo, che rendeva abitabile un terrazzo arredato con tavoli e sedie da giardino.

I giudici del Consiglio di Stato hanno però accolto l’appello in quanto, “dall’impugnata ordinanza di demolizione e dalla documentazione depositata in giudizio con i relativi allegati fotografici”, la persona che aveva fatto appello aveva infatti installato una “pergotenda”, ovvero un’opera che, secondo la giurisprudenza, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessita di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione di accessorio.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che tale conclusione è coerente con il Glossario Unico contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera.

Il CdS ricorda che una struttura leggera destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico non necessita di alcun permesso di costruire in quanto “l’opera principale non è l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”.

Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio”.

Infine, i giudici hanno sottolineato che “la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie”.

Pergotenda: se ha condizionatori o impianto riscaldamento serve permesso

Se hai una Pergotenda con pannelli in vetro con condizionatori o impianto di riscaldamento, la questione cambia.
I Giudici hanno infatti posto l’accento sulla eventuale presenza dei condizionatori che, in termini di delimitazione della nozione di pergotenda, risultano incompatibili. Nel caso esaminato, “non risultano provati l’allaccio ed il funzionamento dei climatizzatori”.

In linea generale, il Consiglio di Stato ha precisato che gli stessi apparecchi di raffrescamento o riscaldamento, se allacciati e funzionanti, darebbero vita ad uno spazio destinato ad un utilizzo ben più ampio e continuativo rispetto alla nozione di transitorietà e precarietà della vera e propria pergotenda. In questo caso si andrebbe a creare una vera e propria stanza in più, che richiederebbe un permesso.

Pergotende grandi: serve permesso

Costruire una pergotenda rispettando la Legge non è semplice, in quanto si tratta di un costrutto che secondo alcune caratteristiche può di fatto passare da un intervento in edilizia libera a uno che richiede permessi. Un’altra sentenza, quella n.58/2019 del 4 gennaio scorso del Tar Campania, ha infatti evidenziato l’importanza delle dimensioni.

I giudici del Tar campano hanno affermato: “gli interventi consistenti nella realizzazione di tettoie o di altre strutture che siano apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o i ripari di spazi liberi (…) possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredi o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono“.

Pertanto, le pergotende non possono ritenersi installabili senza permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di una certa entità, cioè nel caso in cui possono creare una visibile alterazione dell’edificio e non possono ritenersi ricomprese, in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale.

Per non incorrere nel pericolo di fare un abuso edilizio col rischio di spiacevoli contenziosi, meglio sempre chiedere un parere all’ufficio tecnico del proprio Comune.

Elena Liziero

Elena Liziero

Mamma geek, blogger e giornalista, mi piace tutto ciò che riguarda la comunicazione, le eco-innovazioni e la creatività.

One Comment

  • Tensonova ha detto:

    Ottimo articolo, con numerose info davvero importanti.
    I permessi necessari e la paura di incorrere in un abuso edilizio sono tra le questioni che più spesso ci vengono chieste per la realizzazione di pergotende, ma anche vele ombreggianti e tettoie di vario genere.
    Come anche sottolineato nell’articolo, le casistiche possono essere davvero molte e l’interpretazione non sempre facile, per questo ai nostri clienti consigliamo sempre di rivolgersi all’ufficio tecnico del comune di competenza per togliersi qualsiasi dubbio e progettare in tranquillità la propria struttura.

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