Il nuovo bonus fiscale sulle Facciate continua a far discutere gli addetti ai lavori: un dubbio che sorge è la possibile “sovrapponibilità” di lavori con l’Ecobonus, che, però, ha una percentuale di detrazione più bassa, quindi meno conveniente. In attesa di una risposta ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, si è espressa in merito l’associazione Federarchitetti: i due bonus non si sovrappongono ma coesistono.
Federarchitetti spiega che Ecobonus e Bonus facciate possono coesistere nello stesso lavoro
Secondo l’associazione Federarchitetti le due detrazioni sulla casa non si sovrappongono (portando quindi a scegliere, ove possibile, il nuovo Bonus Facciate, più conveniente, con la detrazione Irpef del 90%). Nell’articolo, sotto, analizzeremo anche i lavori in casa e condominio che, invece, rientrano solo nell’Ecobonus.
L’associazione degli architetti afferma che, all’interno di uno stesso cantiere, ogni tipo di lavoro va considerato singolarmente, e ognuno usufruisce di un Bonus Casa sulla base delle sue caratteristiche. Per esempio, i lavori di pittura della facciata esterna di un condominio hanno diritto ad usufruire del Bonus Facciate, mentre altri lavori in grado di produrre un miglioramento dell’efficienza energetica, come l’inserimento di un isolante, avrebbero accesso all’Ecobonus.
Rimanendo nell’esempio lavori di inserimento di un isolamento a cappotto, Federarchitetti però si chiede: con quale detrazione sono agevolati l’installazione di un ponteggio e l’ultimo strato di intonaco? Si tratta di lavori che rientrano sia negli interventi di rifacimento delle facciate (e quindi nel Bonus Facciate) sia a quelli di miglioramento della prestazione energetica (e quindi Ecobonus).
Con una interpretazione ottimista, che privilegia il bonus più elevato e conveniente, Federarchitetti ipotizza che le spese sostenute sia per il ponteggio che per l’ultimo strato di intonaco possano essere ammesse nel Bonus Facciate al 90%.
Per essere, invece, più realisti, si potrebbero pensare di dividere tali spese proporzionalmente alla spesa dei lavori, facendo ricadere una parte al rifacimento facciate e la restante parte all’efficientamento energetico, con i rispettivi benefici fiscali del 90% o del 65% (L’Ecobonus si alza al 70% e oltre nel caso di parti comuni condominiali, come appunto, le facciate, vedi approfondimento nell’ultimo paragrafo di questo articolo).
Bonus Facciate, cos’è e quando si applica
Il dubbio sollevato dall’associazione degli architetti verrà probabilmente risolto da un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate o da un decreto attuativo che spiegherà meglio il funzionamento della detrazione. Il dubbio, emerso dopo la pubblicazione della legge, è che nelle zone A e B gli interventi sull’involucro (parte esterna dell’edificio) usufruiscano di una detrazione maggiore (il 90% invece del 65%, con tetto di spesa, previsto dall’Ecobonus). Vediamo ora cosa prevede il Bonus Facciate.
La Legge di Bilancio non prevede alcuna norma attuativa o esplicativa, ma il Bonus Facciate appena introdotto, e in vigore per un anno, ha già sollevato tanti dubbi. Quello che è certo, è che per i lavori dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti sono incentivati con una detrazione Irpef record del 90%, senza alcun limite di spesa, ma solo se gli edifici sono ubicati in zona A (centri storici, e parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) e B (zone totalmente o parzialmente edificate, adiacenti ai centri storici. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq).
Il Bonus Facciate non ha alcun tetto di spesa, e si può ottenere anche per i lavori di manutenzione ordinaria (che sono esclusi dal Bonus Ristrutturazioni), come la semplice tinteggiatura della parte esterna della casa.
Ma cos’è una facciata: nella definizione rientrano “i parapetti delle terrazze e delle balconate che, da una parte, rappresentano la proiezione della proprietà individuale, consentendone godimento esclusivo e possibilità di affaccio e, dall’altra, si pongono come elementi esterni aventi un’attitudine funzionale legata al decoro dell’edificio, che è bene di godimento collettivo”
Sono quindi definibili facciate le parti di case, edifici e condomini che riguardano:
- esterno dei parapetti
- cornicioni
- basamenti, frontali e pilastrini.
I lavori che rientrano nel Bonus Facciate sono, quindi:
- intonacatura
- verniciatura
- rifacimento di ringhiere
- decorazioni
- marmi di facciata
- balconi
- restauro marmi di facciata.
Sono ammessi al nuovo bonus esclusivamente i lavori sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Non rientrano nel Bonus Facciate le spese per:
- impianti di illuminazione
- cavi TV
- impianti pluviali, come le grondaie
- infissi (che rientrano invece nell’Ecobonus).
Negli interventi più importanti, che abbiano effetti sull’efficienza energetica dell’immobile o che interessino più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, alla fine dei lavori l’immobile dovrà soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e, per quanto riguarda la trasmittanza termica, i requisiti della tabella 2 (trasmittanza termica utile delle strutture componenti l’involucro edilizio) del DM 26 gennaio 2010.
In questi casi, i lavori saranno soggetti ai controlli ENEA che, sulla base delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione fiscale, monitora e controlla il risparmio energetico ottenuto.
Cos’è l’Ecobonus e quando si applica
L’Ecobonus è una detrazione dell’Irpef a partire dal 50% delle spese che si fanno per lavori di miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio. A differenza del Bonus Facciate, nell’Ecobonus c’è un tetto di spesa ed è di 40 mila euro per unità immobiliare.
Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o le parti comuni di edifici condominiali.
Gli edifici per poter essere agevolabili devono essere:
- esistenti, quindi accatastati o con richiesta di accatastamento in corso
- dotati di impianto termico (quindi non si può usufruire dell’Ecobonus per lavori in cantine, garage o altri vani non riscaldati).
L’Ecobonus si applica al 50% per lavori di:
- sostituzione di finestre comprese di infissi e schermature solari
- sostituzione di caldaie a condensazione almeno di classe A
- installazione di stufe alimentate a biomassa, come legna o a pellett, a patto che il produttore abbia attestato il rendimento energetico.
L’Ecobonus si applica al 65% per acquisto e/o lavori di posa di:
- coibentazione dell’involucro opaco (l’isolamento a cappotto, utilizzato come esempio dalla Federarchitetti come possibile distinguo tra Ecobonus e Bonus Facciate)
- pompe di calore
- sistemi di building automation
- collettori solari per produzione di acqua calda (pannelli solari)
- scaldacqua a pompa di calore
- generatori ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro)
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- caldaie a condensazione dotate di sistemi di termoregolazione evoluti.
Se abiti in un conodominio, i lavori in parti comuni sono incentivati maggiormente, con detrazioni a partire dal 70%.
Le parti in comune in condominio si dividono in 3:
- beni comuni necessari: gli elementi strutturali come fondazioni, muri maestri, pilastri e travi portanti, tetti e lastrici solari, scale, portoni d’ingresso, vestiboli, portici, facciate (queste, se si trovano in zone A o B, rientrano anche nel più conveniente Bonus Facciate)
- beni comuni di pertinenza: tutti i locali destinati ai servizi comuni come la portineria o la lavanderia
- beni comuni accessori: opere, le installazioni e i manufatti che possono servire per il godimento comune, come ascensori, pozzi, cisterne, impianti centralizzati di distribuzione e di trasmissione per gas, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento aria, ricezione radio televisiva, ecc..
Con l’Ecobonus, i lavori in queste parti comuni che riguardano il miglioramento delle prestazioni energetiche, sono incentivati con una detrazione Irpef:
- del 70% se interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione fiscale del 70%)
- del 75% se gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva conseguono almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al decreto 26/06/2015
Infine, se i lavori nelle parti comuni degli edifici migliorano anche l’antisimicità dell’edificio (ad esempio con un consolidamento strutturale con fibre in carbonio), la percentuale di Ecobonus è ancora più elevata perché si unisce al Sismabonus e arriva al:
- 80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore
- 85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi.
Solo in quest’ultimo caso, il limite massimo di spesa detraibile per questi interventi è di 136.000 euro (perché si tratta della somma dei limiti di spesa di Ecobonus, 40 mila euro e Sismabonus, 96 mila euro).