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Detrazioni fiscali fino all’85% con il sismabonus

Di 1 Settembre 2019 Settembre 19th, 2019 No Comments

E’ attivo fino al 2021 il SISMABONUS per la valutazione e prevenzione nazionale del rischio sismico degli edifici. Introdotto nel 2017, prevede ingenti detrazioni fiscali, fino all’85%.

La detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, in percentuale variabile in relazione alla classe di rischio sismico raggiunta in seguito ai lavori.

sisma-bonus

ENTITA’ DELLE DETRAZIONI

Nelle singole unità immobiliari, sia a destinazione residenziale sia produttiva, si parte da una detrazione fiscale 50% per ristrutturazioni antisismiche senza variazione di classe di rischio sismico; le percentuali di detrazione aumentano notevolmente qualora si migliori l’edificio di una o due classi di Rischio Sismico:

1- abitazioni, prime e seconde case, e edifici produttivi

detrazione al 70% se migliora di 1 classe di rischio
detrazione all’80% se migliora di 2 o più classi di rischio

2- condomini parti comuni

detrazione al 75% se migliora di 1 classe di rischio
detrazione all’85% se migliora di 2 o più classi di rischio

L’ammontare massimo delle spese su cui calcolare la detrazione è pari a euro 96.000 per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

 

LINEE GUIDA COME STRUMENTO DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Le “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico” sono state approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per regolamentare gli incentivi fiscali legati al Sismabonus e rappresentano il primo strumento attuativo di una concreta politica di Prevenzione Sismica dell’edilizia residenziale e produttiva del nostro Paese.

Le Linee Guida prevedono 8 classi di rischio sismico: dalla A+ (meno rischio) alla G (più rischio), in modo simile a quanto già attuato per le Certificazioni Energetiche degli edifici.

Il professionista abilitato deve elaborare un progetto d’intervento e valutare la classe di rischio sismico prima e dopo l’intervento, che verrà asseverata secondo quanto indicato nell’Allegato B delle Linee Guida. Per valutare la classe di rischio esistono due metodi:

            • Metodo “convenzionale”, applicabile a qualsiasi tipo di costruzione e consente di ottenere una riduzione fino a due classi di rischio (con detrazioni fino all’85%)
            • Metodo “semplificato”, limitato ai soli edifici in muratura e consente la riduzione di una sola classe di rischio (con detrazioni fino al 75%).

I capannoni industriali possono usufruire direttamente del Sismabonus al 70% (salto di una classe) anche in assenza di una preventiva attribuzione della classe di rischio, se saranno eliminate dalla costruzione le principali carenze strutturali.

SOGGETTI BENEFICIARI E SPESE AGEVOLATE

Per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici situati in zona sismica 1, 2 e 3 (ex OPCM 3274/2003) è possibile detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES).

L’agevolazione spetta non solo al proprietario, ma possono usufruirne anche i titolari di un diritto reale: nudi proprietari, usufruttuari, locatari, soci di cooperative, imprenditori (per immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce).

Per interventi eseguiti sulle parti comuni dei condomini, la detrazione spetta a ciascun condomino nel limite della quota a lui attribuibile. I condomini beneficiari possono usufruire della cessione del credito, per la loro quota di detrazione, ai fornitori che hanno eseguito l’intervento o ad altri soggetti privati, ad esclusione delle banche o altri intermediari finanziari.

Per altre informazioni in merito alle questioni finanziarie per  le detrazioni fiscali si può fare riferimento alle guide dell’Agenzia delle Entrate e similari.

La detrazione fiscale è calcolata sulle spese per la realizzazione dei lavori sulle unità abitative, sugli edifici produttivi e sulle parti comuni dei condomìni.

Sono inoltre detraibili le spese per:

– la classificazione e la verifica sismica degli immobili
– la progettazione degli interventi
– le prestazioni professionali richieste dalla realizzazione dei lavori
– l’acquisto dei materiali
– perizie, sopralluoghi, relazioni di conformità
– Iva, imposte di bollo, rilascio di autorizzazioni.

ADEMPIMENTI E DOCUMENTI DA CONSERVARE

Per ottenere la detrazione fiscale per gli interventi di messa in sicurezza antisismica, devono essere rilasciate le concessioni edilizie eventualmente necessarie per l’esecuzione dei lavori. Inoltre deve essere inviata una comunicazione all’A.S.L. competente per territorio contenente le generalità dell’immobile e dell’intervento. Per i lavori sulle parti comuni dei condomini occorre un delibera assembleare con approvazione dei lavori e con la ripartizione delle spese in base alle tabelle millesimali.

Il proprietario dell’immobile deve incaricare un professionista per la determinazione della classe di rischio ante e post intervento e predisporre il progetto, asseverato dal professionista stesso. Il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore attestano al termine dei lavori la conformità come da progetto.

I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifici bancari o postali. Quando ci sono più soggetti beneficiari, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutte le persone che usufruiranno della detrazione.

I soggetti che beneficiano della detrazione fiscale sono tenuti a conservare ed esibire, in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, i seguenti documenti:

– titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dei lavori
– domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
– ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta
– delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in condominio
– tabella millesimale di ripartizione delle spese
– dichiarazione di consenso del possessore in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile
– fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute
– ricevute dei bonifici di pagamento
– comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale (se prevista dalle norme sulla sicurezza dei cantieri).

 

 

Eris Caon

Eris Caon

Ingegnere civile libero professionista, certificatore energetico, esperto in fonti rinnovabili, progettazione strutturale e soluzioni innovative, in particolare nella realizzazione di rinforzi strutturali con materiali compositi.

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