Certificazione Energetica

Certificazione energetica degli edifici: novità 2009

Di 21 Marzo 2009 Giugno 9th, 2014 2 Comments

Una buona notizia per la certificazione energetica: il Consiglio dei Ministri ha da pochi giorni approvato le metodologie e i requisiti minimi per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione e per il riscaldamento dell’acqua calda per l’utilizzo igienico sanitario.

Queste disposizioni attuano le norme della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica, consentendone l’applicazione immediata.

In Italia c’era un vuoto legislativo in materia dal 2005, da quando è stata recepita la direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia. Manca ancora un decreto sulle linee guida della certificazione energetica e anche i criteri per stabilire quali siano i soggetti autorizzati a rilasciare la certificazione energetica.

Inoltre qualche mese fa l’art. 35 della legge 133/2008 aveva cancellato l’obbligo della certificazione energetica all’atto di compravendita degli immobili e al contratto di locazione, come invece era stato previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005.

Per fortuna qualcosa si sta muovendo: il 6 marzo scorso è stato approvato un decreto attuativo delle lettere a) e b) dell’articolo 4 comma 1 del Dlgs 192/2005, disposizioni che sono applicabili solo dalle Regioni che non hanno ancora delle proprie norme in materia di certificazione energetica degli edifici. Le Regioni e le Province autonome possono definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da quelle nazionali, purché trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento.

Queste nuove norme nazionali si applicano sia all’edilizia pubblica che a quella privata, anche nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti. In pratica, per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, vengono adottate le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300:

a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

L’articolo 4 stabilisce i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, sia pubblici che privati, in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria. Oltre a confermare i criteri dell’allegato I del Dlgs 192/2005, sono state aggiunte ulteriori disposizioni, come, ad esempio:

–  specifiche sui valori limite di trasmittanza per le chiusure apribili dell’edificio (porte, finestre, ecc)

–  un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio

– limitazioni alla decentralizzazione degli impianti termici e disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore per gli impianti di riscaldamento condominiali

– requisiti minimi per i limiti di emissione del generatore e l’isolamento dell’involucro edilizio in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

– modifica degli obblighi di trattamento dell’acqua per gli impianti di riscaldamento

– in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, la valutazione di utilizzo di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate

– requisiti più restrittivi per gli immobili pubblici o ad uso pubblico rispetto all’edilizia privata.

I calcoli e le verifiche sulle prestazioni energetiche devono essere inserite in una relazione da un progettista per attestare la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’immobile deve depositare nelle amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori.

I calcoli e le verifiche della relazione devono essere eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle “migliori regole tecniche” e cioè le norme tecniche predisposte – ad esempio – da UNI e CEN. E’ consentito anche l’utilizzo di metodi e procedure sviluppati da altri organismi istituzionali come l’ENEA, università o istituti del CNR, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo precisati dalla normativa.

Elena Liziero

Elena Liziero

Mamma geek, blogger e giornalista, mi piace tutto ciò che riguarda la comunicazione, le eco-innovazioni e la creatività.

2 Comments

  • Alessandro ha detto:

    Salve,
    ho una domanda da porvi: in data 15 luglio 2009 avrò il rogito

    per l’acquisto di un appartamento sito in un edificio con
    riscaldamento
    centralizzato costruito prima del 1970.

    Per il decreto
    legislativo
    sulla certificazione energetica è sufficiente avere per il
    rogito il
    certificato dell’intero edificio o devo farmi fare un
    certificato ad-
    hoc per il singolo appartamento?
    Il fatto che su tale
    appartamento
    siano stati fatti lavori di ristrutturazione ad inizio
    2007 (es:
    infissi certificati differentemente dagli altri
    appartamenti)
    costituisce un motivo utile e indispensabile per
    richiedere la classe
    di appartenenza anche dell’appartamento?

    grazie
    mille,
    A. Volpi

  • riccardo ha detto:

    La normativa a livello nazionale prevede per il venditore l’ obbligo della dotazione dell’ attestato di certificazione energetica dell’ appartamento.

    Nel caso di condomini con sistema di riscaldamento centralizzato, è sufficiente la certificazione dell’ intero edificio e non quella della singola unità immobiliare.

    Questo per le regioni che non hanno legiferato autonomamente.
    In tali regioni (lombardia, Liguria e alcune provincie, potrebbe essere diverso).

    Le classi energetiche NON esistono, a livello nazionale.
    Verranno definite attraverso decreti attuativi, il primo pubblicato in G.U.il 10/06/2009.

    Riccardo

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