Non è obbligatorio allegare l’Attestato di prestazione energetica (APE) nel caso di una vendita immobiliare gestita dal Tribunale dopo il pignoramento di un immobile.
Lo ha stabilito il Consiglio nazionale del Notariato, attraverso lo studio 263-2014/C, spiegando che non si possono applicare multe in caso di assenza di Ape quando la vendita non è conclusa dalle parti in modo consenziente, ovvero nelle vendite coattive.
Il Notariato spiega infatti che le vendite giudiziali sono regolate da uno statuto diverso da quelle contrattuali, in cui le parti, vale a dire acquirente e venditore, sono consenzienti. Quindi più che di una eccezione si tratta proprio di un diverso tipo di contratto, nel quale non è quindi obbligatoria la certificazione energetica.
Ricordiamo che allo stato normativo attuale le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l’APE sono validi ma, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, sono puniti con multe salate, dai 3 mila ai 18 mila euro.
Inoltre in caso di locazioni (affitto) di singole unità immobiliari, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.
E la multa non riguarda solo il proprietario dell’immobile: la sanzione deve essere pagata da entrambe le parti in solido e in parti ugual, infine il pagamento della multa non fa venire meno l’obbligo di presentare l’attestato. Tutti gli accertamenti delle violazioni sono condotti dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate.
Solo nei contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, dove chi riceve l’immobile non deve né può effettuare una valutazione, non c’è nessun obbligo di allegare l’APE al contratto.
La normativa italiana vigente in tema di certificazione energetica risponde all’esigenza di attuare le norme europee sull’efficienza energetica degli edifici. Il Notariato ha ricordato però che la vendita coattiva, effettuata per soddisfare un credito, è una situazione speciale e delicata in cui non esiste una compravendita consensuale e quindi non sono sanzionabili le parti coinvolte.
Il Consiglio nazionale del Notariato ha però concluso la questione affermano che il giudice che gestisce la vendita coattiva può eventualmente stabilire che venga comunque messa a disposizione l’APE al fine di consentire una migliore valutazione dell’immobile pignorato.