Normative

Certificazione energetica: approvato il regolamento DPR 59/2009

Di 9 Luglio 2009 One Comment

Introduzione al regolamento attuattivo

Il DPR 59/2009 rappresenta il regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (pubblicato in GU n. 132 del 10-6-2009).
Il DPR 59/2009 in particolare introduce un nuovo quadro di disposizioni obbligatorie entrate in vigore il 25 Giugno 2009, che sostituiscono le indicazioni “transitorie” dell’Allegato I del DLgs311/06.
Invece il DLgs 115/08, in vigore dal 30 maggio 2008, recepisce la direttiva 2006/32/CE e
introduce novita soprattutto in materia di bonus volumetrici, normativa tecnica e abilitazione alla certificazione energetica.

Contenuti del DPR 59/2009

Questo decreto opera in ambito nazionale e definisce i criteri per la progettazione di edifici, per il progetto, esercizio, manutenzione, ispezione degli impianti termici, in particolare definisce le metodologie per il calcolo del fabbisogno energetico (Art. 3) riconosciuto a livello nazionale (da coordinare a livello regionale) e i requisiti minimi prestazionali di edifici e impianti (Art. 4) relativamente alla:

• Climatizzazione invernale (sostanzialmente in linea con il Dlgs 192/2005)
• Climatizzazione estiva (principale novità rispetto al Dlgs 192/2005)
• preparazione di acqua calda per usi sanitari (sull’argomento in realta non sichiarisce il ruolo dell’obbligo delle fonti rinnovabili)
• illuminazione artificiale di edifici del terziario (anche se poi nel testo del decreto non se ne parla)

Restano in vigore i limiti descritti dall’Allegato C del DLgs 311/06 relativamente a trasmittanze termica, indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e rendimento globale medio stagionale.
Il DPR 59/09 introduce nuovi limiti di legge per quanto riguarda:
• prestazione energetica per il raffrescamento dell’edificio;
• la trasmittanza termica periodica per il controllo dell’inerzia dell’involucro opaco.
• precisazioni in merito ai valori di trasmittanza limite per le chiusure apribili dell’edificio (quali porte, finestre, ecc.);
• introduzione di limitazioni alla decentralizzazione degli impianti termici e disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali;
• nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sono stati introdotti dei requisiti specifici minimi inerenti il rendimento energetico, i limiti di emissione del generatore e l’isolamento dell’involucro edilizio (commi 12 e 13);
• una valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate sempre ai fini contenere l’oscillazione termica estiva negli ambienti (commi 18, 19 e 20).
• l’introduzione all’Articolo 4 comma 15 dell’obbligo nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni di immobili pubblici o ad uso pubblico, di ridurre del 10% i limiti del fabbisogno imposti dal D.lgs. 311/06, rendendo cogente l’installazione di impianti centralizzati per la climatizzazione invernale.

Metodologie e software di calcolo (Artt. 3,4 e 7)

Si adottano le norme tecniche nazionali ad oggi disponibili (Art.3 comma1):
a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione
del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed
invernale;
b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione
del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

L’utilizzo di altri metodi e procedure e disciplinato dal comma 27 dell’articolo 4.
Gli strumenti di calcolo commerciali (software) applicativi delle metodologie descritte dalle UNI/TS 11300 devono garantire uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal Comitato termotecnico italiano (CTI). La predetta garanzia e fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da CTI o dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
Le software house che hanno attivato una procedura di verifica per i propri strumenti di calcolo presso CTI o UNI, nell’attesa della validazione ufficiale possono sostituire la dichiarazione di conformità con un’autodichiarazione in cui compare il riferimento della richiesta di verifica.

Le regioni e le provincie autonome, per garantire un’applicazione coerente su tutto il territorio nazionale del DPR 59/2009, possono:
a) definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, diverse da quelle di cui al comma 1 dell’articolo 3 ma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento;
b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi minimi inferiori a quelli di cui all’articolo 4, tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione dell’edificio, delle problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei cittadini con le misure adottate, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale.

Certificazione energetica

Nel caso della certificazione energetica, ne il DPR 59/09  ne il precedente DLgs 115/08, forniscono chiarimenti e novità in merito, ma rimandano a una futura pubblicazione di Linee Guida Nazionali sulla certificazione energetica degli edifici.
Ricordo che la legge 133/2008 dal 22 Agosto 2008 ha abrogato i commi 3 e 4 dell’articolo 6 e i commi 8 e 9 dell’articolo 15 contenuti nel DLgs 192, i quali prevedevano l’obbligo di allegare L’attestato di qualificazione energetica (AQE) agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione)
Rimane la possibilità di alienare un immobile se non dotato dell’AQE e, a partire dal 1° luglio 2009, tutti gli immobili devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica, così come previsto dall’art. 6 del decreto. Fino all’entrata in vigore delle Linee Guida Nazionali, l’attestato di certificazione energetica (ACE) è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica (AQE) rilasciato secondo l’Allegato A n.2.
Dal 1° luglio 2009 non è più possibile parlare di “vecchi” e “nuovi” immobili in quanto l’obbligo di dotazione dell’attestato è reso indistinguibile per tutti gli edifici.

Eris Caon

Eris Caon

Ingegnere civile libero professionista, certificatore energetico, esperto in fonti rinnovabili, progettazione strutturale e soluzioni innovative, in particolare nella realizzazione di rinforzi strutturali con materiali compositi.

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