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Schermature solari: obblighi e incentivi

Di 5 Giugno 2015 No Comments

La normativa vigente ha dato rilevanza alle schermature solari al fine di controllare l’apporto di energia termica ed evitare il surriscaldamento estivo attraverso le superfici trasparenti. In regime estivo c’è sempre stata la tendenza, nella maggior parte dei casi, a trascurare il fabbisogno di condizionamento e la verifica del comfort degli utenti, oppure è stata demandata ad un cautelativo sovradimensionamento dell’impianto di climatizzazione.
schermature.solariEsistono diverse Leggi che hanno introdotto incentivi, oltre agli attuali e futuri obblighi in merito alle schermature solari:

  • il D.P.R. 59/09, Regolamento di attuazione sul rendimento energetico in edilizia (attualmente in vigore fino al al 1 luglio 2015), ha reso obbligatoria la presenza di elementi schermanti in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione di edifici esistenti;
  • il D.M. 28 dicembre 2012 (detto anche “Conto Termico”), meccanismo d’incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, utile in particolare per le Pubbliche Amministrazioni per interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici;
  • Legge 23 dicembre 2014 n°190 (Legge di Stabilità 2015) che introduce la possibilità di detrazione del 65% anche per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M al D.Lgs. 29 dicembre 2006 n°311;
  • Futuro decreto sui requisiti minimi in materia di prestazione energetica, decreto di attuazione della L.90.

Attuali obblighi di legge del DPR 59

Il DPR 59/09 definisce i requisiti minimi da rispettare per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni in merito alle prestazioni estive e prevede la presenza di elementi schermanti esterni, ad eccezione delle categorie di edifici E6 (piscine, palestre ed assimilabili) ed E8 (attività industriali e artigianali ed assimilabili).
Il progettista deve documentare l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate al fine di ridurre l’irraggiamento solare. Il Decreto fornisce la possibilità di omettere l’installazione delle schermature nel caso in cui le superfici vetrate siano caratterizzate da fattore solare minore o uguale a 0.5, e qualora si dimostri la non convenienza in termini economici, oppure se viene dimostrata l’impossibilità tecnica, ad esempio in presenza di vincoli urbanistici e regolamenti comunali.

Meccanismo di incentivazione del Conto Termico

Il Decreto 28 dicembre 2012, detto “Conto Termico”, prevede una restituzione in rate annuali di una certa quota di spesa sostenuta per interventi di efficienza energetica. Per quanto riguarda le schermature solari installate in edifici esistenti, l’intervento è agevolabile solo alle pubbliche amministrazioni.
L’intervento è incentivabile per sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione Est, Sud-Est e Ovest, fissi, mobili non trasportabili. Inoltre sono compresi nell’agevolazione anche l’installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo dell’irraggiamento solare. Per le pubbliche amministrazioni, le rate sono distribuite in 5 anni per un incentivo pari al 40% della spesa sostenuta. Il Decreto riporta anche dei limiti di costi da sostenere e dei limiti massimi di incentivo da erogare.
Questo intervento è incentivabile se correlato ad un operazione di efficientamento energetico dell’isolamento dell’involucro, a meno che gli elementi già soddisfino i requisiti di trasmittanza limite riportati nel decreto. Per accedere all’incentivo, la prestazione di schermatura solare richiesta deve essere almeno pari alla classe 3 secondo la UNI EN 14501:2006. Vale a dire che il fattore solare totale (combinazione di vetro e schermatura) deve essere minore a 0.15.

Detrazioni del 65% per le schermature solari

Con la Legge di Stabilità del 2015, è stato prorogato a tutto il 2015, le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ed è stato esteso anche per l’acquisto e la posa delle schermature solari.
I requisiti tecnici per accedere all’agevolazione sono:

• Installazione sistemi di schermatura di cui all’Allegato M al D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006
• Le schermature devono possedere marcatura CE, se prevista.

Il testo del Decreto è generico e lascia insorgere dubbi sulle tipologie di schermature che possono rientrare nella detrazione e sulle specifiche tecniche da rispettare. L’Allegato M fornisce una serie di norme UNI vigenti in tale settore a cui far riferimento per la valutazione delle prestazioni energetiche.

Per il rispetto dell’Allegato M, l’ENEA ha elencato le seguenti considerazioni di carattere generale di cui tener presente:

  • Devono essere a protezione di una superficie vetrata;
  • Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
  • Possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti);
  • Devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non rimovibili dall’utente;
  • Devono essere mobili;
  • Per chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, …) vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
  •  Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono ecsluse quelle con orientamento Nord.

Il cliente dovrà infine conservare le fatture, le ricevute di pagamento con bonifico bancario o postale, la scheda descrittiva dell’intervento (Allegato F) inviata all’ENEA con relativa ricevuta e le schede tecniche della schermatura.

Cenni ai futuri obblighi previsti con il nuovo decreto

Il nuovo decreto attuattivo abrogherà l’attuale DPR 59/09 e verranno messi in atto gli obiettivi del 2020 per la realizzazione di edifici a “energia qusi zero”.
Per quanto riguarda le pretazioni estive, il decreto distingue due diversi approcci a seconda si tratti di nuove costruzioni o di edifici esistenti. Nel primo caso la trattazione è più complessa e prevede una verifica globale sull’area solare equivalente estiva rapportata all’unità di superficie utile. Nel secondo caso, per gli interventi di riqualificazione energetica, con eccezione degli edifici in categoria E8 (destinazione industriale), si richiede un adeguata schermatura solare delle superfici trasperenti orientate a Est, Ovest e Sud, mediante un fattore solare complessivo (vetrata + schermatura) inferiore o uguale a 0.35. Tale valore è più restrittivo dell’attuale 0.5 previsto con il DPR 59/09.

Eris Caon

Eris Caon

Ingegnere civile libero professionista, certificatore energetico, esperto in fonti rinnovabili, progettazione strutturale e soluzioni innovative, in particolare nella realizzazione di rinforzi strutturali con materiali compositi.

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