Fotovoltaico

Incentivi fotovoltaici 2011: linee guida GSE

Di 7 Dicembre 2010 Maggio 20th, 2011 One Comment

Il GSE ha pubblicato il documento guida agli incentivi sulle energie rinnovabili specifico sugli impianti fotovoltaici. Tale documento descrive le modalità, i criteri e le regole tecniche per la presentazione, valutazione e gestione della documentazione inviata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). E’ disponibile integralmente a questo link. Qui sotto trovate un riassunto delle caratteristiche principali.

Le regole del terzo conto energia (DM 6 agosto 2010)

Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2010, è stato emanato per dare continuità agli incentivi in Conto Energia per gli impianti fotovoltaici già avviato con i precedenti decreti del 28 luglio 2005, 06 febbraio 2006 (Primo Conto Energia) e 19 febbraio 2007 (Secondo Conto Energia).
Possono usufruire degli incentivi tutti gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2010 a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, appartenenti alle seguenti quattro specifiche categorie:

1. gli impianti fotovoltaici (“su edifici” o “altri impianti”)

2. gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

3. gli impianti fotovoltaici a concentrazione

4. gli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.

Per le sopraelencate categorie sono stati definiti i seguenti limiti di potenza incentivabile:

• 3000 MW per gli impianti fotovoltaici

• 300 MW per gli impianti fotovoltaici integrati architettonicamente con caratteristiche innovative

• 200 MW per gli impianti fotovoltaici a concentrazione.

Per gli impianti fotovoltaici a concentrazione le tariffe sono applicabili a partire dal 25 agosto 2010, data di entrata in vigore del Decreto. Non è stata definita la capacità da incentivare per gli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica, per i quali è atteso un successivo Decreto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela dl Territorio e del Mare (MATTM), che ne definirà i criteri e le modalità per l’incentivazione.

L’energia elettrica prodotta dagli impianti è incentivata a partire dalla data di entrata in esercizio per un periodo di 20 anni e la tariffa è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

1 – Tipi di impianti

Il Decreto definisce una classificazione semplificata degli impianti fotovoltaici prevedendo la distinzione tariffaria tra due sole tipologie di intervento (a differenza dei precedenti conti energia dove si distingueva tra impianto parzialmente integrato e totalmente integrato):

gli impianti fotovoltaici “sugli edifici”, installati seguendo particolari modalità di posizionamento indicati nell’Allegato 2 del Decreto

gli “altri impianti fotovoltaici”, ovvero tutti gli impianti non ricadenti nella precedente tipologia ivi inclusi gli impianti a terra.

– Impianti fotovoltaici “sugli edifici”

Tariffe vedi tabella qui sotto, dove si evidenzia una diminuizone delle tariffe ogni 4 mesi:


Gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kW.
Le tariffe degli impianti che entreranno in esercizio nel 2012 e 2013 saranno decurtate del 6% annuo rispetto ai valori del terzo quadrimestre del 2011, indicati in Tabella 1.

– Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

Il Decreto stabilisce che gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici degli edifici hanno diritto a specifiche tariffe incentivanti, riportate nella Tabella 2:

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.
Gli impianti, entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2011, devono avere una potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW.

Al fine di accedere alle tariffe sopra citate, gli impianti fotovoltaici dovranno utilizzare moduli e componenti con le seguenti caratteristiche:

1. moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, quali:

a) coperture degli edifici;
b) superfici opache verticali;
c) superfici trasparenti o semitrasparenti;
d) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi.

2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico;

3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica anche funzioni architettoniche fondamentali quali:

a) protezione e regolazione termica dell’edificio;
b) tenuta all’acqua e impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;
c) tenuta meccanica comparabile con l’elemento edilizio sostituito.

I moduli, inoltre, dovranno essere installati secondo le seguenti modalità:
1. i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;
2. i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell’edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;
3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell’edificio.

I valori delle tariffe, di cui alla Tabella 2, saranno decurtati solo del 2% annuo per gli anni 2012 e 2013.

– Impianti fotovoltaici a concentrazione

Per gli impianti fotovoltaici a concentrazione possono beneficiare delle tariffe incentivanti le persone giuridiche e i soggetti pubblici: sono quindi esplicitamente esclusi le persone fisiche e i condomini. Possono accedere all’incentivazione prevista dal Decreto gli impianti fotovoltaici a concentrazione entrati in esercizio a partire dal 25 agosto 2010.
L’ energia elettrica prodotta dagli impianti, che entrano in esercizio entro al 31/12/2011, ha diritto alla tariffa incentivante indicata nella Tabella 3:

Gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW.
L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici a concentrazione che entrano in esercizio nel 2012 e 2013 ha diritto alla tariffa di cui alla Tabella 3 decurtata del 2% all’anno.

Premi aggiuntivi

In base a quanto stabilito all’articolo 9 del Decreto, gli impianti fotovoltaici del Titolo II ricadenti nella tipologia “su edifici” e gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (Titolo III), operanti in regime di scambio sul posto e installati su edifici, possono beneficiare di un premio aggiuntivo qualora abbinati a un uso efficiente dell’energia. Il premio, che può raggiungere il 30% della tariffa base, è riconosciuto a decorrere dall’anno solare successivo alla data di presentazione della richiesta e per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
Il diritto al premio decade nel momento in cui l’impianto cessa di operare in regime di scambio sul posto.

In particolare la maggiorazione percentuale è pari:
– al 5% per gli impianti fotovoltaici ricadenti nella tipologia “altri impianti”, qualora i medesimi impianti siano classificati in zone classificate al 25 agosto 2010 dal pertinente strumento urbanistico come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni;

– al 5% per gli impianti ricadenti nella tipologia “su edifici”, operanti in regime di scambio sul posto, realizzati da Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento ISTAT effettuato prima dell’entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti Comuni siano soggetti responsabili;

– al 10% per gli impianti ricadenti nella tipologia “su edifici” installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.

Come precisato nella Delibera i premi aggiuntivi, descritti all’art.10 del Decreto, non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il premio previsto per impianti fotovoltaici abbinati a un uso efficiente dell’energia

Incentivi per impianti su tettoie pergole e pensiline

Per impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline è riconosciuta una tariffa incentivante, riportata in Tabella 4, pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante agli impianti realizzati “su edifici” e a quella spettante agli “altri impianti fotovoltaici”.

Elena Liziero

Elena Liziero

Mamma geek, blogger e giornalista, mi piace tutto ciò che riguarda la comunicazione, le eco-innovazioni e la creatività.

One Comment

  • IVAN MAZZOTTI ha detto:

    Gentile redazione,
    dopo aver letto il DM 6/8/10, gli allegati 1-4, le linee guida del GSE relative agli imp. con caratteristiche innovative, non ho ancora capito se ho accesso anche al premio per sostituzione di Eternit oltre ad aver sostituito la copertura con un prodotto con caratteristiche innovative così come definito dal legislatore e ribadito dal GSE nella nuova guida.
    Da una attenta lettura mi vien di pensare che dopo l’art.12 comma 5 , manchi la dicitura omologa a quella del comma 5 che prevede l’aggiunta del premio per l’abbinamento all’uso efficiemte dell’energia (art. 9).
    Mi sarei aspettato che in modo simile anche se non cumulabile con quello dell’art.9 , fosse stato previsto -oltre all’incentivo della tab.B anche l’accesso al premio per l’eternit.
    Grazie

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