Certificazione Energetica

Linee guida nazionali per la certificazione energetica – prima parte

Di 24 Agosto 2009 No Comments

Finalità e campo di applicazione

Le linee guida nazionali per la certificazione energetica definite con il decreto 26 giugno 2009 (G.U. n. 158 del 10-07-2009) prevedono un’applicazione omogenea, coordinata e immediata operatività della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, in accordo alla Direttiva 2002/91/CE e con i principi espressi con il D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192, allo scopo di fornire informazioni sulla qualità energetica degli immobili e strumenti di chiara comprensione, per la valutazione dei tempi di ritorno degli investimenti in interventi di riqualificazione energetica, per l’acquisto e locazione di immobili che tengano conto della prestazione energetica degli edifici.

Le disposizioni contenute nelle Linee Guida si applicano alle Regioni e Province autonome che non hanno adottato propri strumenti di certificazione energetica degli edifici e rimarranno efficaci fino all’emanazione di strumenti attuativi regionali di certificazione energetica.
Tutte le Regioni e le Province autonome che invece si sono già dotati di strumenti per la certificazione energetica dovranno assicurare un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione alle Linee guida nazionali.

Fra le categorie che non prevedono la certificazione energetica  rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.
Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell’allegato 1.

Validità dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE)

Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, ai sensi del comma 5, dell’art. 6 del decreto legislativo. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni normative, l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
I libretti dell’impianto o di centrale vanno allegati, in originale o in copia, all’attestato di certificazione energetica.
L’ACE deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio nei seguenti casi:

a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;

b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;

c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;

d) facoltativo in tutti gli altri casi.

In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia previsti in attuazione dell’art. 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’indice di prestazione energetica, su cui determinare la riduzione per accedere al premio, si determina esclusivamente con il metodo di calcolo di progetto di cui al paragrafo 5.1, delle Linee guida di cui all’art. 3.

Certificazione energetica di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale)

Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda i singoli appartamenti. Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, si può compilare in genere, una certificazione originaria comune per appartamenti che presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione (caso tipico dei piani intermedi), sia per impianti centralizzati che autonomi; in quest’ultimo caso a parità di generatore di calore per tipologia e potenza.
Per i singoli appartamenti si può quindi prevedere:

  1. in presenza di impianti autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l’impiego del rapporto di forma proprio dell’appartamento considerato (S/V);
  2. in presenza di impianti centralizzati privi di contabilizzazione del calore, si può ripartire l’indice di prestazione energetica (EPLi) dell’intero edificio in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento;
  3. in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l’installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente al primo punto. In questo caso per la determinazione dell’indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell’impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti.

Procedura di certificazione energetica degli edifici

La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del decreto legislativo, per assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei medesimi soggetti.
La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende un iter di operazioni svolte dai Soggetti certificatori ed in particolare:

  1. l’esecuzione di una diagnosi o di una verifica di progetto e all’individuazione di interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti;
  2. la classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica, il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
  3. il rilascio dell’attestato di certificazione energetica.

Il Soggetto certificatore è tenuto ad esaminare eventuali documenti esistenti inerenti all’immobile, resi disponibili dal richiedente, quali ad esempio l’attestato di qualificazione e la diagnosi energetica. Quest’ultimi, sono strumenti che favoriscono e semplificano l’attività del Soggetto certificatore e riducono l’onere a carico del richiedente. L’attestato di qualificazione energetica, a differenza l’attestato di certificazione, deve essere predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio e non prevede l’attribuzione di una classe di efficienza energetica all’edificio in esame (in questo caso può essere solamente proposta dal tecnico che lo redige).

Al di fuori di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo e può essere predisposto dall’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.

Autodichiarazione del proprietario

Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m², il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può decidere di ottemperare agli obblighi di legge (cioè di mettere in atto la procedura di certificazione energetica dell’immobile) attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:

– l’edificio è di classe energetica G;

– i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti;

Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.

Eris Caon

Eris Caon

Ingegnere civile libero professionista, certificatore energetico, esperto in fonti rinnovabili, progettazione strutturale e soluzioni innovative, in particolare nella realizzazione di rinforzi strutturali con materiali compositi.

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