Certificazione Energetica

Edifici a energia quasi zero e certificazione energetica: nuove regole dal 1° ottobre 2015

Di 1 Ottobre 2015 No Comments

Dal 1° ottobre 2015 entrano in vigore i nuovi decreti che recepiscono la normativa europea sugli edifici a energia quasi zero che completano il quadro normativo sull’efficienza energetica e modificano le modalità di compilazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica, meglio conosciuto come Certificazione Energetica).

Inquadramento normativo

A luglio 2010 entrò in vigore la nuova Direttiva 2010/31/UE dell’Unione Europea sugli edifici a energia quasi zero che ha sostituito la precedente Direttiva 2002/91/CE.
La Direttiva è stata tardivamente recepita a giugno 2013 con la pubblicazione del DL 63/2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” che entra in vigore il 6 giugno 2013 .
Tale documento viene convertito in Legge ad agosto con la Legge 90/13. che introduce diverse novità in materia di prestazioni energetiche. Innanzitutto la certificazione energetica cambia nome: da ACE ad APE e viene previsto l’obbligo del rilascio dell’attestato anche per le locazioni di immobili.edifici energia quasi zero

Il 26 giugno 2015 sono stati pubblicati 3 decreti di attuazione della legge 90/2013, che rappresentano una radicale svolta rispetto al passato e completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica:

1. decreto requisiti minimi
2. linee guida nuovo APE 2015
3. decreto relazione tecnica di progetto
Tali decreti entreranno in vigore il 1° ottobre 2015.

Decreto requisiti minimi

Il nuovo decreto sui requisiti minimi definisce le modalità di calcolo della prestazione energetica e i requisiti minimi di efficienza, in attuazione dell’articolo 4 comma 1 del D.Lgs 192/2005.
Sono esclusi dal presente decreto le categorie di edifici elencate all’art.3 del D.Lgs 192/2005 (come edifici storici, artistici che subiscano un sostanziale cabiamento del loro aspetto; edifici industriali riscaldati dal processo produttivo; edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianto di climatizzazione; box, cantine, autorimesse ed edifici religiosi e di culto).

Inoltre il decreto sui nuovi requisiti minimi esclude dall’applicazione i seguenti interventi:
• ripristino su strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico;
• rifacimento di porzioni di intonaco su superfici < 10% della superficie disperdente;
• la mera sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Il decreto prevede requisiti differenti da rispettare in funzione della tipologia di intervento:

• Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione.
• Ristrutturazione importante a sua volta distinta in due livelli:
I. Ristrutturazione importante di primo livello quando l’intervento interessa più del 50% della superficie disperdente e rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.
II. Ristrutturazione importante di secondo livello quando l’intervento interessa più del 25% della superficie disperdente e può riguardare l’impianto termico invernale e/o estivo.
• Riqualificazione energetica per interventi che interessano meno del 25% della superficie disperdente e/o nuova installazione o ristrutturazione dell’impianto termico invernale e/o estivo.

La novità più rilevante è l’introduzione del concetto di edificio di riferimento, ovvero di un edificio identico in termini di geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso, condizioni al contorno e caratterizzato da parametri termici ed energetici predeterminati, dotati di impianti tecnici di riferimento (Appendice A, Allegato 1). Quindi la verifica dell’indice di prestazione energetica non sarà più un confronto con valori tabellati ma sarà un confronto con i risultati ottenuti per l’edificio di riferimento.

Per quanto riguarda le caratteristiche dell’involucro il decreto attuativo presenta una tabella in cui sono riportati i valori di trasmittanza di riferimento per i componenti opachi e trasparenti da usare nel calcolo dei limiti. Tali trasmittanze sono comprensive di ponti termici che, a questo punto non vengono in altro modo considerati nel calcolo. Vengono dati due gruppi di valori, i primi da considerare dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2018 (per gli edifici pubblici) e al 31 dicembre 2020 (per gli altri edifici), i secondi dal 2019 /2021.
Per gli impianti vengono forniti i valori di efficienza di riferimento da usare nel calcolo dei limiti. Tali valori vengono riferiti alla reale situazione impiantistica.

Gli “edifici a energia quasi zero” sono tutti gli edifici, nuovi o esistenti, che rispettino:

• i requisiti previsti dal decreto con i valori vigenti da gennaio 2019 per gli edifici pubblici e da gennaio 2021 per tutti gli altri;
• gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo l’All.3 del D.Lgs n.28/2011.

Si prevede anche l’obbligo di realizzare una diagnosi energetica nel caso di ristrutturazioni o nuova installazione di impianti termici aventi potenza termica nominale ≥ 100 kW, compreso il distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo condomino. La diagnosi energetica deve mettere a confronto diverse soluzioni impiantistiche e valutare la loro efficacia sotto l’aspetto dell’efficienza e dei costi.

Decreto linee guida APE

Il secondo decreto contiene le nuove regole per redigere l’APE (Attestato di Prestazione Energetica), che sarà valido su tutto il territorio nazionale e offrirà informazioni chiare e semplici sull’efficienza energetica degli edifici e degli impianti, insieme al nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE).
Il nuovo APE esprime la prestazione energetica globale in termini sia di energia primaria totale sia di energia primaria non rinnovabile e la classe energetica verrà determinata dalla seguente sommatoria di indici espressi in energia prmaria non rinnovabile:
indici APE 2015

 

 

 

 

 

Le classi energetiche passano da sette a dieci: dalla migliore alla peggiore sono A1, A2, A3, A4, B, C, D, E, F, G. La scala delle classi è definita a partire dal valore di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento EPgl,nren (riferita all’anno 2019/2021).

Tabella classi energetiche 2015:

certificazione energetica 2015

 

 

 

 

 

 

 

Viene definito anche uno schema di annuncio di vendita e locazione che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici.

Decreto relazione tecnica

Il terzo decreto definisce gli schemi di relazione tecnica di progetto, in conformità al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di intervento:

• nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di I° livello, edifici a energia quasi zero;
• ristrutturazioni importanti di II°livello, costruzioni esistenti con riqualificazioni energetiche dell’involucro edilizio e degli impianti termici;
• riqualificazione energetica degli impianti termici.

Gli schemi di relazione tecnica, in base alla tipologia di opera, devono contenere le informazioni minime per accertare l’osservanza ai requisiti di legge. In particolare deve riportare:

• informazioni generali
• fattori tipologici dell’edificio
• parametri climatici della località
• dati tecnici e costruttivi dell’edificio e delle varie componenti edilizie
• dati relativi agli impianti (termico invernale, estivo, illuminazione, ecc…)
• principali risultati dei calcoli (vedi indici di prestazione energetica)
• Motivazioni ad eventuali deroghe a norme vigenti
• documentazione allegata (elaborati grafici, dettagli di calcolo, schede tecniche, ecc..)
• dichiarazione di rispondenza.

Eris Caon

Eris Caon

Ingegnere civile libero professionista, certificatore energetico, esperto in fonti rinnovabili, progettazione strutturale e soluzioni innovative, in particolare nella realizzazione di rinforzi strutturali con materiali compositi.

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